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Mutui: la moratoria Abi scatta da febbraio

di Maximillian Cellino

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11 novembre 2009

«Sono un lavoratore in cassa integrazione, ho letto della possibilità di sospendere le rate del mutuo, cosa devo fare per ottenerla?» Domande come questa arrivano con una certa frequenza a Mutui24 da quando, il 21 ottobre scorso, l'Associazione bancaria italiana (Abi) ha annunciato il «Piano Famiglie». I dettagli dell'iniziativa, che prevede lo stop fino a 12 mesi del pagamento delle rate per i mutuatari che abbiano subìto negli ultimi tempi un evento sfavorevole (perdita del lavoro, cassaintegrazione, morte di uno dei componenti del nucleo familiare percettore di reddito), saranno definiti nelle prossime settimane, ma qualche indicazione su come la misura funzionerà la si può già ipotizzare.

Entro fine novembre dovrebbero essere disponibili i moduli di adesione per le banche (che potranno presentare anche proposte migliorative rispetto all'accordo base) e quelli di richiesta per i clienti, che dovranno allegare la documentazione necessaria a testimoniare l'esistenza dei requisiti. La domanda di sospensione potrà essere presentata allo sportello a partire dal 1° gennaio (e per tutto il 2010). Sarà poi compito della stessa banca verificare, in tempi rapidi si spera, se il richiedente abbia diritto o meno alla sospensione che, nella migliore delle ipotesi, potrà avere effetto a partire dal mese di febbraio dal momento che le rate di gennaio sono già state contabilizzate.

Tempi di realizzazione a parte, restano da chiarire ancora diversi aspetti tecnici, primo fra tutti il modo in cui verranno recuperate le rate non pagate. È del tutto plausibile che si scelga di agire sulla falsariga di quanto stabilito nella moratoria per le imprese (le cui istruzioni applicative sono state rese note proprio questa settimana). La moratoria per le famiglie dovrebbe quindi comportare la traslazione delle quote capitale del piano di ammortamento per un periodo analogo: nel caso lo stop ai pagamenti si protragga per 12 mesi, tanto per fare un esempio, un mutuo ventennale si allungherebbe di un ulteriore anno e le quote capitale che compongono le singole rate slitterebbero di conseguenza.

Per gli interessi sul debito residuo, che continuano a maturare anche nel periodo di sospensione, si aprono invece strade differenti (si veda anche la tabella a fianco): la moratoria per le imprese prevede la corresponsione degli interessi alle scadenze originarie. Se questo schema fosse riproposto anche per le famiglie, ciascun cliente dovrebbe pagare rate composte da soli interessi (e quindi di importo inferiore) anche durante la sospensione, come se al mutuo venisse applicato un periodo di preammortamento pari alla durata dello stop. L'Abi – secondo quanto riferito nei giorni scorsi anche dallo stesso responsabile settore crediti retail dell'associazione, Alessandro Messina - starebbe tuttavia lavorando sull'ipotesi di spalmare gli importi sui successivi 5 o 10 anni e non è da escludere che le due formule possano coesistere, auspicabilmente a scelta del cliente e non della singola banca.

Il «Piano famiglie», che non comporterà alcun costo né garanzie aggiuntive per i richiedenti, dovrebbe poi estendersi anche a chi in passato ha saltato alcuni pagamenti (a patto che non sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso) e, in analogia con quanto previsto nella moratoria per le Pmi, anche per i mutui cartolarizzati. Per questi ultimi, visto l'intervento di un terzo soggetto (il veicolo finanziario al quale il prestito è stato ceduto dalla banca), è possibile che la complessità delle procedure da adottare finisca per comportare un allungamento dei tempi di concessione della sospensione.

11 novembre 2009
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